Allegato B alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 23/04/04                            
Misura 1.4 Piccole imprese, artigianato, turismo rurale e servizi zonali                          
Azione a) Investimenti individuali o collettivi innovativi (compresi gli investimenti turistici connessi all'atttività agrituristica) di modesta entità             
Sub-azione 5 Aiuti agli investimenti delle piccole imprese turistiche e agrituristiche                        
Imprese turistiche                                  
Domande non ammesse                                  
                                     
n. richiedente indirizzo città n. protocollo validità tecnico economica valore del capitale numero nuovi occupati valore investimento titolo territoriale titolo di preferenza totale spesa totale contributo richiesto spesa ammessa contributo concedibile finanziabile Integrazioni e prescrizioni  
1 Dal Don Mario via Barbacovi, 24 38100 Trento 1888                       no La legge 135 rinvia alle regioni la definizione di impresa turistica. In particolare la Regione Veneto con legge 33/2002 all’art. 24 definisce le unità abitative ammobiliate ad uso turistico distinguendo fra quelle gestite in forma imprenditoriale che necessitano quindi di iscrizione all C.C.A.A. e partita I.V.A. e quelle svolte in forma imprenditoriale, fissando oltre un limite massimo di appartamenti, anche la caratteristica specifica che le medesime non possono essere esercitate con organizzazione d’impresa. Mancano quindi i requisiti operativi di legge per i quali un’attività non d’impresa possa essere assimilata ad attività imprenditoriale.  
2 Da Cas Valentina  via Manzoni, 23 32013 Longarone (BL) 1899                       no La documentazione presentata ed in particolare la relazione tecnica è gravemente carente e non ha permesso alla commissione una precisa valutazione sull’investimento. Nell’esaminare l'ammissibilità delle spese si è rilevato che la quota parte relativa agli arredi supera il limite massimo previsto dal bando (30%) .  Ricondotte, quindi, le spese ammissibili a quanto previsto dal bando, la spesa totale risulta inferiore al minimo di euro 40.000 fissato dallo stesso al punto 7. Pertanto si ritiene la domanda non ammissibile.